Qualifiche professionali in Ue, il riconoscimento è automatico

Con la sentenza C-477/13 del 16 aprile
2015 (vedi in allegato), la Corte di giustizia Ue si è pronunciata
sulla corretta interpretazione dell’articolo 10, lettera c), della
direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche
professionali, come modificata dal regolamento CE n. 279/2009.

La domanda è stata presentata
nell’ambito di una controversia tra l’Eintragungsausschuss bei
der Bayerischen Architektenkammer – commissione per l’iscrizione
presso l’Ordine degli architetti del Land di Baviera – e un
cittadino tedesco, il quale dal 2007 esercita in Austria l’attività
di perito edile, e che risiede sia in Baviera sia in Austria, e che
nel 2008 ha presentato presso la Bayerische Architektenkammer domanda
di iscrizione all’albo dei prestatori di servizi esteri dell’Ordine
degli architetti del Land di Baviera. 

VA DIMOSTRATA L’ESISTENZA DI UNA
«RAGIONE SPECIFICA ED ECCEZIONALE»
. Secondo la Corte europea,
il richiedente che intende beneficiare del regime generale di
riconoscimento dei titoli di formazione, di cui al capo I del titolo
III della direttiva 2005/36/CE (come modificata dal regolamento CE n.
279/2009), oltre ad essere in possesso di un titolo di formazione non
rientrante tra quelli di cui all’allegato V, punto 5.7.1, di detta
direttiva, deve anche dimostrare l’esistenza di una «ragione
specifica ed eccezionale».

La nozione di «ragione specifica ed
eccezionale» si riferisce alle circostanze per le quali il
richiedente non possiede un titolo tra quelli elencati all’allegato
V, punto 5.7.1, di tale direttiva, fermo restando che detto
richiedente non può avvalersi del fatto di possedere qualifiche
professionali che, nel suo Stato membro di origine, gli aprono
l’accesso ad una professione diversa da quella che intende
esercitare nello Stato membro ospitante.

LA NOZIONE DI «ARCHITETTO» VA
DEFINITA ALLA LUCE DELLA NORMATIVA DELLO STATO MEMBRO OSPITANTE
.
In tale quadro la nozione di «architetto» deve essere definita alla
luce della normativa dello Stato membro ospitante e, quindi, detta
nozione non impone necessariamente che il richiedente sia in possesso
di una formazione e di un’esperienza che si estendano non solo ad
attività tecniche di progettazione edilizia, sovraintendenza ai
lavori ed esecuzione, ma anche ad attività attinenti alla concezione
artistica ed economica dell’edificio, ad attività urbanistiche,
oppure ad attività di conservazione dei monumenti.

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