Gara Valtur, la comunicazione dell’avvocato di Luca Patané ad …

E’ pervenuta oggi a questa agenzia di stampa la lettera indirizzata, da parte dello studio legale Avv. Emilio Baviera, rappresentante Luca Patané, all’avvocato Claudio Varrone, che rappresenta la società Orovacanze.
In tale lettera, datata 14 gennaio 2014, si fa riferimento alle dichiarazioni rese da Luca Patané circa l’esito della gara relativa a Valtur. Questo quanto riporta:
In via preliminare e pur confermando nella sostanza ma non nella forma l’intervista rilasciata dal mio cliente, per altro in un contesto ben diverso da quello prospettato, preciso che il sig. Patané, esercitando un legittimo diritto di critica, non ha mai inteso riferirsi direttamente alla sua Cliente, né al legale rappresentante di essa e neppure ha inteso né intende ledere l’onorabilità di alcuno.
Al mio cliente, infatti, è stato chiesto il motivo che lo ha indotto a desistere dal rilanciare per l’acquisto dei villaggi Valtur a fronte della maggiore offerta del concorrente, cioé Orovacanze, che il signor Patané aveva già giudicato fuori mercato sotto il profilo dell’importo.
La risposta è stata che il potenziale acquirente, come aprioristicamente ipotizzato del bando di gara e quindi non una persona determinata come i Commissari hanno erroneamente inteso, non poteva essere certamente il Gruppo Uvet, notoriamente poco incline a rincorrere l’acquisizione per l’acquisizione quando l’asset in gara raggiunge un prezzo sideralmente maggiore rispetto a quello che potrebbe effettivamente valere.
In altri termini, il mio cliente ha inteso formulare un giudizio negativo sia sulla scelta dei criteri di valutazione delle offerte – criteri per altro generali, validi per tutti e mai cambiati in corso di gara – quanto sulla scala dei punteggi da assegnare ad ogni singolo elemento dell’offerta, quanto ancora sul fatto che, a parte ogni elemento formale, l’aggiudicazione privilegiasse, di fatto, semplicemente l’offerta maggiore.
Per tali motivi la figura dell’acquirente era già scritta sin dall’inizio nel senso che essa corrispondeva ad un soggetto disposto a immettere nelle casse della procedura tanto denaro da superare ogni possibile ragionevole valutazione imprenditoriale sulla sostenibilità dell’affare.
Pertanto era del tutto inutile far balenare agli impenditori interessati la possibilità di valutazioni diverse in funzione del punteggio che, alla fine, aveva come unico elemento determinante quello rappresentato dal maggior incasso per la procedura
“.


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